16/10/2023 - Ratio Quotidiano NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Guida del Dipartimento per lo Sport ai principali adempimenti per gli operatori del settore.

Malgrado non tenga conto delle modifiche e delle novità introdotte dal D.Lgs. 19.06.2023, n. 120 nella disciplina del lavoro sportivo, la Guida agli adempimenti fornita a fine settembre dal Dipartimento per lo Sport aiuta ad affrontare i primi adempimenti a cui sono tenute le associazioni sportive dilettantistiche che, a onor del vero, hanno le idee sempre più confuse.

Come noto, l’art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere […], esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo”.
La Guida chiarisce che sono tali anche i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti del Registro delle attività Sportive dilettantistiche e sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti come sopra definiti escluso pertanto quelli aventi mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Tra i chiarimenti particolarmente interessanti la Guida in argomento evidenzia i seguenti:
  • i datori di lavoro del comparto dilettantistico possono non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando in alternativa per l’utilizzo del Registro quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria. La precisazione è importante in quanto non è tuttora chiaro quali compiti e quali adempimenti potranno essere svolti tramite la piattaforma informatica che gestisce il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito, come noto, presso il Dipartimento per lo sport dal D.Lgs. 28.02.2021, n. 39 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica. Nemmeno è chiaro chi può accedere al predetto Registro e sembra che il Legislatore abbia dimenticato che gli adempimenti in materia di lavoro possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro o affidati ai consulenti del lavoro e agli altri professionisti previsti dalla L. 12/1979;
  • occorre particolare attenzione nel gestire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono nettamente distinti in collaborazioni sportive e in collaborazioni amministrative. Solo le prime rientrano nella gestione del Registro delle attività sportive dilettantistiche a cui il committente può accedere dal 1.07.2023, mentre per le collaborazioni amministrative rimangono fermi i pregressi adempimenti, tra cui la comunicazione obbligatoria Unilav e la Gestione Separata Inps, se ne ricorrono i presupposti.
Anche l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è differenziata. Per i collaboratori co.co.co. sportivi si applica la disciplina prevista dall'art. 51 L. 27.12.2002, n. 289 che dispone l'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
La denuncia di iscrizione e la denuncia di variazione per assicurare all’Inail i co.co.co sportivi non può essere effettuata tramite il Registro. Gli enti sportivi dilettantisci che non siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive all’Inail devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online. Per effettuare la denuncia di iscrizione il legale rappresentante in possesso di Spid, CIE o CNS deve prima registrarsi sul sito Inail. Per i collaboratori amministrativi, la disciplina assicurativa è quella propria dell’attività svolta.